La Legge R.T. n. 82/2009 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina l'accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private, dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona, compresi quelli che operano nelle aree dell'integrazione socio sanitaria, al fine di promuovere la qualità del sistema integrato dei servizi e delle prestazioni e l'adeguatezza alla soddisfazione dei bisogni. L'accreditamento attribuisce ai soggetti pubblici e privati l'idoneità ad erogare prestazioni sociali e socio sanitarie per conto degli enti pubblici competenti, ed ha validità su tutto il territorio regionale (art. 2 l.r. 82/2009).

L'accreditamento può essere richiesto:

  • dal Legale Rappresentante delle strutture pubbliche e private individuate dall'articolo 21, comma 1, della l.r. 41/2005, in possesso dell'autorizzazione al funzionamento;
  • dal Legale Rappresentante dei soggetti pubblici e privati, compresi gli enti e organismi a carattere non lucrativo, per l'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona (art. 7, c.1 l.r. 82/2009);
  • dagli operatori individuali per l'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare (art. 7, c.2 l.r. 82/2009);

 Le modalità e i requisiti per richiedere ed ottenere l'accreditamento sono indicati nella legge regionale del 28/12/2009 n. 82 , nel Regolamento approvato con DPGR 86/R del 11/8/2020, nelle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 245 del 15/3/2021 e n. 289 del 22/3/2021 e relativi allegati.

I soggetti accreditati, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 5 e 8 della L.R. 82/2009 e con le modalità ivi stabilite, sono tenuti ad effettuare annualmente la verifica delle attività svolte e dei risultati raggiunti, tramite un'autovalutazione sulla base degli indicatori previsti dalle deliberazioni di Giunta Regionale n. 245 e n. 289 sopra citate ai sensi dell'art. 8 della L.R. 82/2009.

 

Cambiamenti sostanziali introdotti con la nuova normativa

A partire dall'approvazione delle Delibere di Giunta Regionale n. 245/2021 e n. 289/2021 è giunto a compimento l'iter di revisione della normativa in materia di accreditamento iniziato con le modifiche apportate alla L.R. 82/2009 dalla L.R. 21/2017. Le principali novità consistono nell'entrata in vigore del DPGR 86/R del 11/8/2020 e nel passaggio di competenze dell'accreditamento delle strutture autorizzate al funzionamento ai sensi dell' art. 21 L.R. 41/2005, che non sarà più a carico del Comune ma direttamente della Regione Toscana.

L'accreditamento dei servizi ex art. 7 L.R. 82/2009 continuerà invece ad essere di competenza del Comune.

L'applicazione della nuova normativa prevede come primo adempimento, a norma dell'art. 13 della l.r. 82/2009: che le strutture e i servizi già accreditati al momento dell' approvazione delle delibere n. 245 e 289 sopra richiamate si adeguino entro un anno dall'approvazione stessa, ai requisiti generali e ai requisiti specifici contenuti nella nuova normativa. L'avvenuto adeguamento deve essere comunicato entro il medesimo termine alla Regione (per le strutture) o al Comune (per i servizi) a pena di decadenza.

 Con l'applicazione del nuovo sistema normativo sull'accreditamento, tutte le precedenti scadenze riguardanti trasmissioni di indicatori e sistemi dei controlli per le strutture ed i servizi già accreditati, non sono più valide, in quanto trova applicazione la nuova normativa, con il suo correlato nuovo sistema di trasmissione delle check list degli indicatori e il nuovo sistema dei controlli.

Per quanto riguarda le nuove strutture che intendono accreditarsi, il riferimento normativo è l'art. 4 della L.R. 82/2009.

Per quanto riguarda i nuovi servizi, compresi gli operatori individuali che intendono accreditarsi, il riferimento normativo è l'art. 7 della l.r. 82/2009.

 

Operatori Individuali (Badanti)

Gli operatori individuali (Badanti) sono accreditati per l'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare dal Comune presso il quale sono domiciliati, a seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti previsti. L'accreditamento è obbligatorio quando la famiglia riceve un contributo da parte di Enti Pubblici (Contributo badanti LRT 66/2008 e DGR 370/2010 "Risorse POR-FSE" Progetto Regionale PRONTO BADANTE).

Gli operatori individuali devono presentare istanza di Accreditamento al SUAP del Comune dove sono domiciliati esclusivamente per via telematica, tramite il Portale STAR.

Modalità di presentazione della richiesta di accreditamento

Per richiedere l'accreditamento dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona è necessario compilare e sottoscrivere a norma di legge la specifica istanza di accreditamento, allegando alla stessa, con riferimento alla L.R. 82/2009, al Regolamento approvato con DPGR 11 agosto 2020 86/R e alle deliberazioni di Giunta Regionale n. 245 del 15/3/2021 e n. 289 del 22/3/2021, la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti generali e quella relativa al possesso dei requisiti specifici in relazione alla tipologia di servizio erogato. Per il solo servizio di assistenza domiciliare erogato da operatori individuali (assistente familiare) non è richiesta la compilazione del doppio modulo dei requisiti (generali e specifici), avendo la Regione Toscana previsto un unico modulo contenente tutti i requisiti richiesti.

Le istanze devono essere redatte attraverso il Portale regionale STAR, raggiungibile tramite il Portale SUAP del Comune.

 

Per ulteriori informazioni vedi anche la pagina informativa sul sito della Regione.

 

ELENCO degli operatori individuali accreditati e degli altri servizi alla persona

 

Normativa di riferimento:

Legge regionale 82 del 28-12-2009

D.P.G.R n. 86 del 11-08-2020

Delibera 245 del 15-03-2021

Delibera 289 del 22-03-2021