A partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sull’Albo Pretorio online del Comune di Pienza e sino al giorno 31 agosto 2024, termine ultimo di efficacia della dichiarazione di grave rischio di incendi, fatte salve proroghe da parte della Regione Toscana si ordina:
• ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di provvedere ad effettuare interventi di pulizia, a proprie cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo al taglio di sterpaglie e cespugli, arbusti, residui di coltivazione e alla rimozione di erba secca ed ogni altro materiale infiammabile nonché al taglio di siepi vive, vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade ed alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo, per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;
• tutti i proprietari e/o conduttori di terreni coltivati o non coltivati dovranno provvedere alla realizzazione di fasce tagliafuoco di almeno 10,00 m in prossimità di fabbricati, boschi, strade pubbliche e private prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree limitrofe;
• su tutto il territorio comunale è vietato a carico di chiunque:
-usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli in terreni agricoli;
-usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
-aprire o ripulire i viali parafuoco con l'uso del fuoco;
-fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio, gettare mozziconi di sigarette dai veicoli in movimento;
-esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici, al di fuori di quanto previsto e autorizzato dagli Enti preposti all’interno di manifestazioni pubbliche o patrocinate dall’Amministrazione Comunale;
-fermarsi o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
-mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati;
• Si richiama in vigore il divieto assoluto previsto nella legge forestale regionale di non bruciare la vegetazione spontanea nel periodo dichiarato dello stato di grave pericolosità per il rischio incendi boschivi nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 agosto 2024 fatte salve proroghe e/o l’emissione di specifici decreti.
L’efficacia della presente ordinanza contingibile e urgente è automaticamente prorogata nel caso di proroga espressa dello stato di grave pericolosità per il rischio incendi boschivi da parte della Regione Toscana. In tal caso l’efficacia della presente ordinanza coincide con la data di scadenza della proroga regionale.
La violazione del presente provvedimento legalmente dato per ragioni di sicurezza pubblica e tutela della pubblica incolumità costituisce reato e in particolare violazione dell’art. 650 c.p. salvo se altri.